I bonus fiscali entrano in contabilità

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Superbonus: guida alla corretta gestione contabile

Grazie alle recenti novità introdotte dall’Organismo di Contabilità, sono stati chiariti diversi punti sulle novità introdotte dal Decreto Rilancio.

L’Ecobonus al 110% è una delle novità fiscali introdotte più importanti dell’anno passato. L’agevolazione introdotta dal Governo, da un lato aumenta la percentuale di detrazione IRPEF di cui è possibile fruire in dichiarazione dei redditi; e dall’altro fornisce la possibilità ai contribuenti di ottenere uno sconto in fattura pari all’ammontare della detrazione spettante.

A tal proposito, l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la bozza di comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali maturati a fronte di interventi edilizi, relativamente a quattro casistiche principali:

  • Contabilizzazione del diritto alla detrazione fiscale nel bilancio della committente;
  • Contabilizzazione dello sconto in fattura concesso alla committente;
  • Contabilizzazione della cessione del credito d’imposta ad un terzo soggetto;
  • Contabilizzazione per chi acquista il credito d’imposta con facoltà di successiva cessione.

Per il contribuente è chiaro e visibile il vantaggio che è possibile ottenere grazie allo sconto immediato in fattura, mentre per i fornitori vi sono pro e contro.

Gestione contabile dello sconto in fattura

L’art. 121, DL 34/2020 da la possibilità al contribuente di optare per lo sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale. In questo caso, il fornitore matura un credito d’imposta corrispondente alla detrazione alla quale il cliente ha rinunciato.

Attenzione però: lo sconto in fattura non può eccedere il totale del corrispettivo ricevuto dal fornitore.

Analizziamo dunque nel dettaglio vantaggi e svantaggi per i fornitori.

Vantaggi per il fornitore:

  • Non si troverà mai nella condizione di dover restituire al cliente il 10% della detrazione;
  • Maturerà un credito di imposta pari al 110%.

Svantaggi per il fornitore:

  • Tale credito di imposta può essere utilizzato solo con il modello F24, mediante compensazione orizzontale.
  • Può decidere a sua volta di cedere il credito acquisito.

 

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Fonte: Ipsoa/Pmi

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