Revisori legali: scadenza versamento del contributo annuale

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente stabilito, pubblicando il decreto sulla Gazzetta Ufficiale, la scadenza al 31 gennaio 2021 per il pagamento del contributo annuale d’iscrizione all’Albo dei Revisori Legali per l’anno 2021.

 

Di conseguenza, i revisori legali e le società di revisione iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti a versare un contributo di euro 35.00 al fine di garantire la copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Chi è tenuto al pagamento? Solo i revisori legali?

Sono tenuti al pagamento del contributo di euro 35.00 i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritte nelle sezioni A e B del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno.

 

A tal proposito, coloro che si iscrivono per la prima volta al registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall’anno successivo rispetto a quello di iscrizione; nonostante il pagamento previsto per il contributo di iscrizione a carico dei nuovi iscritti.

 

Modalità di pagamento

Il pagamento del contributo annuale potrà avvenire:

  • tramite i servizi del sistema pagoPA®, disponibili direttamente sul sito web della revisione legale, accedendo alla propria area riservata, più nello specifico alla voce: contribuzione annuale; e di seguito, scegliendo uno tra le possibilità di pagamento: carta di credito, debito, prepagata, bollettino postale o bonifico bancario.
  • tramite banche, poste o altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione.

 

Mancato versamento del contributo

In caso di mancato versamento del contributo, che cosa può succedere?

Decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, solitamente concede ulteriori 30 giorni, per permettere di effettuare il versamento.

Se alla concessione dell’ulteriore proroga, non avviene il pagamento, il revisore legale o la società di revisione vengono sospesi dal registro. Il provvedimento può considerarsi revocato nel momento in cui l’individuo o la società dimostrino di aver versato i contributi dovuti, con annessi interessi legali e oneri amministrativi.

 

Nel caso in cui, passati ulteriori sei mesi, il Ministero non abbia ricevuto il conguaglio di pagamento, è prevista la cancellazione del revisore o della società di revisione dal Registro.

 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze // Ipsoa

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